Se è vero che nella separazione personale i “redditi adeguati” cui va rapportato l’assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell’assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto anche l’incolpevolezza del coniuge richiedente quando sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un’occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l’effetto di non poter porre a carico dell’altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale.
Nel caso specifico, la Corte ha escluso la spettanza dell’assegno in favore della moglie che non aveva dimostrato di essersi attivata per reperire un’occupazione lavorativa pur se di giovane età, laureata e sana.