Facebook: Postare offese o fatti a contenuto offensivo è diffamazione aggravata

La diffusione e/o la permanenza in bacheca di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di post su Facebook integra una ipotesi di diffamazione aggravata (art. 595, co. 3 c.p.), trattandosi di una condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone, sia nel caso di pubblicazione di un post sia nel caso di sua permanenza nella bacheca del profilo.
Il reato di diffamazione si realizza quando si offende l’altrui reputazione o gli si attribuisce un fatto offensivo determinato, comunicando con più persone o con un mezzo per renderlo pubblico (diffamazione aggravata). Il fatto che Facebook preveda una procedura di autenticazione non esclude il reato, in quanto la creazione di un account di Facebook è alla portata di tutti e dunque permane la potenzialità diffusiva richiesta dalla norma per l’integrazione dell’aggravante.
I messaggi o i contenuti creati dagli utenti e resi pubblici attraverso il mezzo telematico, costituiscono un potenziale veicolo di violazioni degli interessi di terzi e, in questo senso, una minaccia per diritti quali l’immagine, l’onore, la reputazione, la riservatezza.