Qualora sia dedotta la violazione dell’obbligo di adibire il dipendente a mansioni equivalenti, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare l’impossibilità di adibire il dipendente licenziato a mansioni diverse nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 2103 c.c. Quest’onere probatorio, peraltro, deve essere contenuto entro limiti di ragionevolezza e può considerarsi assolto anche mediante il ricorso a risultanze probatorie di natura presuntiva ed indiziaria. In una recente sentenza, si è ritenuto di onerare a sua volta anche il lavoratore (che impugni il licenziamento) di allegare circostanze idonee a far presumere l’esistenza in azienda di posti di lavoro cui poter essere ancora utilmente adibito. Tanto più analitiche saranno le allegazioni del lavoratore, tanto maggiormente articolate dovranno essere le deduzioni che il datore di lavoro dovrà formulare e tanto maggiormente mirati i mezzi di prova che dovrà indicare per dare dimostrazione dell’impossibilità di ricollocamento del lavoratore ad altre mansioni equivalenti.