MALASANITÀ: RIPARTO DI RESPONSABILITÀ TRA MEDICO E STRUTTURA SANITARIA – IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE GELLI-BIANCO

In tema di riparto di responsabilità medica tra professionista e struttura sanitaria per fatti avvenuti prima della legge n. 24/2017 cd. Gelli-Bianco, la responsabilità risarcitoria (il cui regime è irretroattivo) si presume concorrente e paritaria tra medico e struttura, anche in caso di colpa esclusiva del medico, ed in tale caso la rivalsa della struttura è possibile solo negli eccezionali casi di comportamento del medico inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile.
La legge cd. Gelli-Bianco, è invece retroattiva con riferimento ai criteri di liquidazione del danno rinviando ai parametri di cui all’articolo 139 Cod. Ass.: tale disposizione s’applica quindi a tutti i processi in corso indipendentemente dal momento della verificazione del danno.