Omissione di soccorso e fuga: il conducente va assolto se manca prova del dolo

Nei reati di omissione di soccorso e fuga previsti dall’art. 189, sesto e settimo comma, del Codice della strada, l’accertamento del dolo, necessario anche qualora sia di tipo eventuale, va compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall’agente al momento della condotta, laddove esse siano univocamente indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone.

Il predetto reato, quindi, è punibile esclusivamente a titolo di dolo che, com’è ovvio, non può essere in alcun modo presunto dal solo verificarsi di un incidente con allontanamento dell’autore del sinistro ma il relativo accertamento deve essere compiuto in base alla reale percezione dell’accadimento da parte del soggetto allontanatosi, nello specifico momento in cui ha posto in essere la sua condotta e non può essere basato su una rappresentazione ipotetica ricostruita a posteriori.

In vari casi esaminati dai tribunali territoriali e dalla Corte di Cassazione, non ha assunto valore decisivo la considerazione in base alla quale sarebbe stato difficile per l’imputato non rendersi conto dell’impatto, trattandosi di una affermazione generica, del tutto presuntiva e non meglio motivata.

Ne consegue, il doveroso esito assolutorio del giudizio, laddove non sia stata raggiunta la piena prova che il conducente/imputato abbia realizzato con coscienza e volontà il reato di omissione di soccorso e fuga, il cui elemento psicologico non può essere individuato in modo presuntivo ma specificamente provato nel caso concreto, per evitare di imputare all’autore l’eventuale evento dannoso in forza del solo rapporto di causalità materiale, cosa che configurerebbe una ipotesi di responsabilità oggettiva, del tutto contraria al dettato normativo, che richiede l’effettivo accertamento dell’elemento psicologico del reato (sub specie dolo).