L’Ente proprietario o gestore della strada si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura della strada o alle sue pertinenze, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile.

L’amministrazione è liberata dalla responsabilità quando dimostri che l’evento si è verificato per cause esterne ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, oppure da una situazione (es. macchia d’olio sulla strada) che possa essere qualificata come fortuito fattore di pericolo, prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.

Non è sufficiente, quindi, la dimostrazione dell’assenza di colpa ma il proprietario/gestore della strada dovrà fornire la prova della causa esterna (fatto materiale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che, per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, sia completamente estranea alla sfera di controllo del gestore per intervenire tempestivamente, restando così a suo carico anche il danno derivante da causa rimasta ignota.

Tale responsabilità, tuttavia, può venire meno qualora si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso causale tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso.