Una donna confronta un furgone integro con la sua immagine danneggiata su uno schermo.
Immagine illustrativa generata con AI.

Ti arriva un video. Si vede un mezzo aziendale, una manovra sbagliata, della merce danneggiata. Insieme al file, una richiesta: «Pagate». Oppure il filmato compare sui social e comincia a circolare tra clienti e fornitori. La prima reazione è guardarlo più volte, cercando di capire chi abbia sbagliato. Ma c’è una domanda che viene prima: da dove arriva quel video?

L’intelligenza artificiale sposta il problema oltre il volto sostituito o la voce imitata. Anche una scena apparentemente ordinaria può essere costruita: un magazzino, un incidente, una consegna. Per un’impresa, la posta in gioco riguarda denaro, fiducia e decisioni prese sotto pressione. Per una persona, può riguardare la propria reputazione.

La notizia: una ricerca sulle false riprese di sorveglianza

Il 6 ottobre 2026 è stato depositato su arXiv il lavoro CCDF, dedicato ai video sintetici di sorveglianza. Il campione comprende 1.840 filmati, di cui 1.380 generati. Nei test, dieci rilevatori automatici hanno mostrato limiti nel distinguere i falsi dai video reali.

È un preprint di ricerca, non una certificazione universale: il campione è limitato e gli autori non hanno misurato quanto ogni filmato inganni le persone. Il risultato invita a non affidare la verifica a un solo software. [1]

Il danno può arrivare prima della verifica

Pensiamo a una contestazione su una consegna. Il destinatario invia una breve clip che sembra mostrare il danneggiamento dei prodotti durante lo scarico. Il responsabile commerciale vuole chiudere il problema, l’amministrazione valuta un rimborso, qualcuno inoltra il video al gruppo dei dipendenti. In pochi passaggi, un file di provenienza ancora incerta può diventare la base di una decisione economica e di un’accusa personale.

La scelta utile è aprire una verifica proporzionata: chiedere il file nella forma più vicina possibile all’originale, ricostruire chi lo abbia prodotto, confrontare tempi, luoghi e documenti della consegna. Se il reclamo è fondato, questi passaggi aiutano a gestirlo. Se non lo è, aiutano a evitare una risposta affrettata. L’esistenza dei deepfake, da sola, non dimostra che quel filmato sia falso.

Che cosa significa sul piano giuridico

Nel processo civile italiano l’articolo 2712 del codice civile attribuisce rilievo probatorio alle riproduzioni fotografiche, informatiche e cinematografiche: esse formano piena prova dei fatti rappresentati se la parte contro cui sono prodotte non ne disconosce la conformità. È una regola che rende importante affrontare seriamente una contestazione, invece di limitarsi a commentare che «oggi si può falsificare tutto». [2]

Prima di rispondere a una richiesta formale, occorre valutare con il legale il contenuto del filmato, il contesto in cui viene utilizzato e le ragioni concrete dell’eventuale contestazione. Un’obiezione tecnica, una risposta commerciale e una difesa in giudizio hanno funzioni diverse. Il rilevatore automatico può fornire un elemento da esaminare; non decide da solo la controversia.

Se il video circola online, si aggiunge un altro problema: limitare il danno senza perdere le tracce della diffusione. Rimozione, tutela della reputazione e conservazione degli elementi utili devono essere coordinate. Pubblicare subito il nome del presunto autore o rilanciare la clip per smentirla può rendere la situazione più difficile da gestire.

Le prime mosse quando arriva il filmato

1. Conservare ciò che è arrivato. Tenere il file ricevuto, il messaggio che lo accompagna, il mittente, la data e gli eventuali collegamenti. Evitare di lavorare sull’unica copia, ritagliandola o sovrascrivendola. Per contenuti destinati a una contestazione seria, valutare un’acquisizione tecnica adeguata.

2. Risalire alla provenienza. Chi ha effettuato la ripresa? Da quale dispositivo o sistema è stata estratta? Il file è passato attraverso montaggi, conversioni o inoltri? La richiesta dell’originale non risolve automaticamente il problema, ma permette una verifica più informata.

3. Cercare riscontri indipendenti. Documenti di trasporto, orari, registri e altre immagini possono aiutare a ricostruire l’evento. Anche un video autentico può essere presentato con una data sbagliata, un contesto diverso o un taglio che esclude passaggi decisivi.

4. Limitare la circolazione interna. Condividere il materiale con le persone incaricate di valutarlo, evitando gruppi e inoltri superflui. Non caricare filmati aziendali, volti o informazioni riservate su strumenti online scelti al volo: prima vanno valutate condizioni del servizio e trattamento dei dati.

5. Coordinare la risposta. Stabilire chi parla con il reclamante, chi raccoglie i documenti, chi coinvolge il consulente tecnico e chi valuta la tutela legale. La fretta di rispondere non dovrebbe cancellare questa divisione dei compiti.

La difesa si prepara prima dell’emergenza

Un’impresa può organizzarsi anche senza acquistare un nuovo sistema. Può definire un referente per le contestazioni digitali, una modalità di conservazione dei file e un percorso rapido per coinvolgere chi gestisce rapporti commerciali, sicurezza informatica e aspetti legali. Con i fornitori che trattano immagini o registrazioni è utile chiarire disponibilità degli originali, modalità di esportazione e assistenza in caso di controversia.

I sistemi di provenienza e le etichette possono aggiungere informazioni sulla storia di un contenuto, ma hanno limiti: anche Ofcom, nel proprio lavoro sugli strumenti contro i deepfake, li analizza come misure da valutare, non come una soluzione unica. [3] La fiducia si costruisce mettendo insieme il file, la sua origine e i riscontri disponibili.

Come Studio affianchiamo imprese e professionisti nell’organizzazione della risposta e nella valutazione delle tutele, in raccordo con i tecnici quando servono accertamenti sul materiale digitale. Per esaminare una contestazione o impostare una procedura interna puoi scriverci su WhatsApp al 351 9117426, a chiarucci@studiolegalechiarucci.it oppure prenotare dalla pagina Contatti.

Prima di decidere che cosa dimostra un video, bisogna capire che cosa stiamo davvero guardando.

Fonti

  1. CCDF — preprint del 6 ottobre 2026
  2. Gazzetta Ufficiale — art. 2712 c.c., riportato nella nota all’art. 23 del d.lgs. 82/2005
  3. Ofcom — Deepfake Defences 2